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Regesto

Riconoscimento di decisioni straniere in Svizzera.
Anche se fondate sugli art. 25 segg. LDIP, le decisioni pronunciate in materia di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera di decisioni straniere non costituiscono decisioni pronunciate in cause civili, impugnabili con ricorso per riforma (art. 44 cpv. 1 e 46 OG) (consid. 2). Tali decisioni possono essere impugnate solo con ricorso di diritto pubblico; il riconoscimento di decisioni civili americane è impugnabile soltanto con ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 44 cpv. 1 e 46 OG, art. 84 cpv. 1 lett. a OG