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Regesto

Diritto di visita accompagnato, diritto di ospitare i figli durante le vacanze (art. 274 cpv. 2 CC).
Come il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti di una minaccia del bene del figlio. Il rischio astratto di un'influenza negativa sul figlio non è sufficiente per permettere l'esercizio del diritto alle relazioni personali unicamente in modo accompagnato. Lo stesso vale per la revoca del diritto di ospitare i figli durante le vacanze. Applicazione di tali principi nella fattispecie.
Se è preteso che le visite in genere risp. le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita nocciono al figlio, l'allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale risp. inquisitoria, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (consid. 1-4).

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referenza

Articolo: art. 274 cpv. 2 CC