Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Sospensione delle cause nel fallimento.
Ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, devono essere sospese non solo le cause civili, ma anche le relative procedure ricorsuali ove siano suscettibili di modificare la situazione giuridica esistente dall'apertura del fallimento.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 207 cpv. 1 LEF