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Regesto

Art. 4 Cost. Procedura penale.
1. Composizione del tribunale. Caso di un giudice d'appello che ha partecipato al pubblico dibattimento e alla deliberazione del tribunale, ma che non ha assistito alla lettura della sentenza. Il diritto costituzionale federale non contiene alcuna norma sul "quorum" di un tribunale quando questo pronuncia la propria decisione in udienza pubblica. L'imputato non subisce alcun pregiudizio per il fatto dell'assenza in tale occasione di un giudice (consid. 2b).
2. Obbligo di motivare la decisione. Nella misura in cui conferma la decisione di prima istanza, un tribunale d'appello può rinviare ai motivi di tale decisione, ove li assuma come propri. Diverso è il caso allorquando l'appellante abbia sollevato in seconda istanza argomenti rilevanti sui quali i giudici di prima istanza non si sono pronunciati (consid. 3a).

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Articolo: Art. 4 Cost.

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