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Regesto

Art. 13 CP. Rimedi di diritto in caso di perizia psichiatrica.
1. Le censure concernenti il valore di una perizia psichiatrica o la sua interpretazione da parte dell'autorità cantonale vanno fatte valere con ricorso di diritto pubblico.
2. La questione se lo stato mentale dell'agente al momento del reato corrispondesse o no a quello accertato in occasione di una precedente perizia è una questione di fatto, che non può quindi costituire oggetto di un ricorso per cassazione avanti il Tribunale federale. Con questo rimedio di diritto può soltanto addursi che, in seguito alla modifica dello stato mentale dell'agente, intervenuta dopo la precedente perizia, s'imponeva l'effettuazione di una nuova perizia.

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Articolo: Art. 13 CP