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Regesto

Vigilanza sulle imprese private di assicurazione
1. La LF 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione è applicabile anche alle compagnie di riassicurazione operanti in Svizzera (consid. 1).
2. Art. 8 e 11 cpv. 1 num. 2 LF. L'amministrazione dell'impresa deve fornire all'autorità di vigilanza, sotto pena di sanzione, tutte le infor.mazioni di cui dispone nel momento in cui ne è richiesta (consid. 2 e 3).