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Regesto

Art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 62 cpv. 4 Cost. cant. Soletta e art. 4 Cost.; imposte cantonali.
1. Nozione di diritto costituzionale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (consid. 2); l'art. 62 cpv. 4 Cost. cant. Soletta, il quale prevede che per ogni reddito è esente d'imposta un importo assolutamente necessario per vivere, conferisce al cittadino un tale diritto (consid. 3).
2. Evoluzione possibile di una norma costituzionale; attualmente l'art. 62 cpv. 4 Cost. cant. Soletta garantisce soltanto determinate deduzioni sociali (consid. 4).
3. Non viola l'art. 4 Cost. la disposizione di legge che accorda al contribuente che vive da solo, ma con un'economia domestica propria, una deduzione sociale maggiore di quella prevista per il contribuente che vive da solo ma senza economia domestica propria (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 62 cpv. 4 Cost., Art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 4 Cost.