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Regesto

Ricorso di diritto pubblico; esaurimento previo dei rimedi di diritto cantonali; decisione impugnabile.
La revisione di cui al § 67 lett. a e b della legge zurighese sulla procedura amministrativa è un rimedio di diritto cantonale straordinario che l'interessato deve esperire prima di far capo al ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. A tale principio va fatta eccezione quando la questione di procedura litigiosa sia già stata trattata nella decisione impugnata, di guisa che la revisione verrebbe praticamente a corrispondere ad una riconsiderazione (precisazione della giurisprudenza, consid. 1b).
Ove il tribunale cantonale amministrativo possa riesaminare le questioni di diritto liberamente, ma debba limitare il proprio controllo del potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore al caso d'eccesso o d'abuso, il ricorrente può impugnare la decisione dell'autorità inferiore insieme con quella del tribunale amministrativo soltanto se il controllo del potere d'apprezzamento era nella fattispecie rilevante. Se, per converso, era litigiosa solo una questione di diritto, il ricorso può essere proposto esclusivamente contro la decisione del tribunale amministrativo (precisazione della giurisprudenza, consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.