Regesto
Il sequestro non costituisce una vera e propria misura d'esecuzione; esso non crea alcun privilegio di diritto sostanziale. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che lo disciplinano occorre quindi tener conto del suo carattere eminentemente provvisorio (consid. 3a).
La garanzia conferita dal sequestro al creditore non attribuisce a quest'ultimo il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati. Tali beni possono essere sempre pignorati da altri creditori o nuovamente sequestrati (consid. 3b).
Ove concorrano due sequestri, il sequestro ottenuto dal secondo creditore non può essere limitato, in applicazione analogica dell'art. 110 cpv. 3 LEF, alla parte dei beni sequestrati che residuerebbe dopo il soddisfacimento del primo creditore (consid. 4a). Questi non fruisce di alcuna posizione privilegiata finché non abbia ottenuto il pignoramento (consid. 4b).