Regesto
Notificazione di un precetto esecutivo a una persona giuridica o a una società domiciliata all'estero (art. 65 LEF).
1. Ove la notificazione, non regolata da una convenzione internazionale, abbia luogo tramite una rappresentanza diplomatica o consolare, l'art. 65 LEF è applicabile anche all'estero, quanto meno per analogia (consid. 4, 5). Scopo di questa disposizione (consid. 5a).
2. Spetta all'autorità di provare che gli atti di esecuzione sono stati notificati regolarmente; le incombe, in particolare, di provare l'esistenza delle circostanze che giustificano la notifica sussidiaria stabilita dall'art. 65 cpv. 2 LEF (consid. 5c-e).