Regesto
Art. 4 Cost.: uguaglianza di trattamento tra concubini e coniugi (conferma della giurisprudenza): nella misura in cui una parità assoluta non può essere raggiunta, è sufficiente che la normativa cantonale non cagioni, in modo generale, un'imposizione più elevata e sistematicamente sfavorevole dei concubini rispetto ai coniugi (consid. 3).
Nella fattispecie, tassare come celibe un concubino, il quale, senza avere l'autorità parentale sui figli, vive con loro e provvede al loro mantenimento, viola il principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva (consid. 4).