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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 30 cpv. 1 Cost.; diritto ad un'udienza pubblica dinanzi ad un'autorità giudiziaria in caso di sospensione professionale temporanea di un avvocato.
Portata dell'art. 6 CEDU nell'ambito di un procedimento disciplinare in materia di avvocatura; nozione di autorità giudiziaria (consid. 2a).
Al riguardo, la commissione di vigilanza sugli avvocati del Cantone di Zurigo non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, rispettivamente dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (consid. 2c); un'udienza pubblica da lei indotta non può pertanto sostituire un'udienza dinanzi al Tribunale cantonale, se richiesta (consid. 3a).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU