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Regesto

Art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, art. 29a e 34 Cost.; diritto al riconteggio di un risultato molto stretto di una votazione federale.
Un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato come una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP (consid. 2.4.2).
Se dal riconteggio risulta nuovamente un risultato molto stretto, ciò non costituisce di per sé un motivo per un ulteriore riconteggio (consid. 2.4.3).
Autorità di ricorso per un rimedio giuridico contro un risultato di una votazione non ancora omologato per tutta la Svizzera è, sulla base dell'art. 29a in relazione con l'art. 34 Cost., il Tribunale federale (consid. 2.5).

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Articolo: Art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, art. 29a e 34 Cost.