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Regesto

Art. 70 e segg., 73 e segg. CP.
La pronuncia del giudizio cantonale di ultima istanza pone fine all'azione penale.
La prescrizione dell'azione penale, che cessa nello stesso giorno, non viene di nuovo avviata dal ricorso per cassazione al Tribunale federale; essa può incominciare a decorrere nuovamente soltanto in caso di annullamento del giudizio impugnato, a partire dalla comunicazione della sentenza del Tribunale federale.