Regesto a
Art. 316 cpv. 2, art. 250 lett. c n. 8 e art. 253 CPC; secondo scambio di scritti innanzi all'autorità giudiziaria superiore.
Poiché l'autorità di appello dispone di un grande margine di apprezzamento per ordinare un secondo scambio di scritti, il Tribunale federale può unicamente rivedere la relativa decisione cantonale con riserbo. Si giustifica essere restrittivi nel consentire un secondo scambio di scritti, a maggior ragione quando l'appello va istruito secondo le regole della procedura sommaria (consid. 2.1).
Regesto b
Condizioni alle quali può essere richiesta una verifica speciale (in generale). Il richiedente deve rendere verosimile che il comportamento o l'omissione degli organi violi una precisa disposizione legale o statutaria e indicare in cosa consista la violazione; non può domandare un esame a fini puramente esplorativi nella speranza di scoprire una violazione di cui non ha alcuna conoscenza. La verifica speciale deve tendere a stabilire dei fatti determinati e non a ottenere degli apprezzamenti o dei giudizi di valore (consid. 3).