Regesto
Registro fondiario.
1. Iscrizione.
Potere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario in caso di richiesta fondata su una decisione giudiziaria:
a) in generale (consid. 2b, 2c);
b) ove la decisione confermi un provvedimento di carattere superprovvisorio, già eseguito dall'ufficio del registro fondiario (consid. 3).
2. Cancellazione.
Un'iscrizione già effettuata non può essere impugnata con ricorso all'autorità di vigilanza (consid. 3 in fine).