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Regesto
Art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU; art. 8, art. 13 cpv. 1, art. 14 e art. 36 Cost. ; art. 4 LDDS; art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; diritto di una coppia di lesbiche di nazionalità diversa di poter vivere la sua relazione in Svizzera.
La vita comune di partner del medesimo sesso non costituisce una vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, rispettivamente dell'art. 13 cpv. 1 Cost. (consid. 4b); il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al partner straniero può tuttavia, a determinate condizioni, concernere il diritto alla vita privata e limitare il potere decisionale dell'autorità cantonale dal profilo dell'art. 4 LDDS (consid. 4c; cambiamento di giurisprudenza).
Il Tribunale federale è entrato nel merito di un ricorso di diritto amministrativo presentato da due ricorrenti che vivevano da sei anni una relazione stabile (consid. 4d); ha tuttavia ritenuto che l'ingerenza nella vita privata della coppia, connessa al rifiuto dell'autorizzazione, era giustificata alla luce degli art. 8 n. 2 CEDU, rispettivamente 36 Cost. (consid. 5).
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regeste:
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italien
références
Article:
art. 4 LDDS,
art. 14 CEDU,
art. 8,