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Regesto

Art. 84 cpv. 1 LAVS, art. 22 cpv. 1 e art. 24 PA.
- Il destinatario di una comunicazione proveniente da un'autorità, il quale - per il fatto che non si trovava nel luogo in cui l'intimazione doveva aver luogo - non ha ricorso tempestivamente, può far valere la sua assenza quale titolo di restituzione del termine, se, non avendo motivo di attendere una notificazione, non era tenuto a prendere misure particolari al riguardo.
- Titolo di restituzione ammissibile nell'evenienza concreta, ma perento in quanto fatto valere a termine scaduto.

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Articolo: Art. 84 cpv. 1 LAVS, art. 22 cpv. 1 e art. 24 PA