Storia Tribunale federale

  • Origini e ruolo del Tribunale federale svizzero
    II Tribunale federale vigila sull'applicazione uniforme del diritto federale nei ventisei cantoni svizzeri.
  • Dall'idea della separazione dei poteri...
    La nozione di separazione dei poteri dello stato in legislativo, esecutivo e giudiziario risale a oltre trecento anni or sono. Nel 1690 il filosofo inglese John Locke la indica come regola organizzativa per le moderne costituzioni. In seguito, Charles Louis de Secondat, barone di Montesquieu, sviluppa il principio e lo presenta ne «Lo spirito delle leggi», del 1748. Sono poi gli Stati Uniti, giovane nazione senza tradizione istituzionale, a definire chiaramente nella loro Costituzione del 1787 i ruoli e le competenze dei tre poteri.
  • ...attraverso la Rivoluzione francese...
    In Europa, il principio della separazione dei poteri è entrato a far parte delle leggi fondamentali dal 1789 con la Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Anche in Svizzera le conquiste delle forme democratiche nell’organizzazione statale non si impongono da un giorno all’altro. I primi passi sono riconoscibili nella costituzione del 12 aprile 1798 che apporta alla «Repubblica Elvetica» un sistema bicamerale. Dopo la guerra del Sonderbund del 1847, i tempi sono maturi per adottare una regolamentazione durevole: pochi mesi bastano per sottoporre al popolo la nuova costituzione, che segna il passaggio dalla confederazione di Stati allo Stato federale e che entrerà in vigore il 12 settembre 1848.
  • ...fino al Tribunale federale svizzero
    La Costituzione del 1848 non prevede di conferire alla più alta autorità giudiziaria il carattere di istituzione permanente. Il Tribunale federale disponeva di competenze limitate e, come i tribunali arbitrali incaricati fin dalla nascita della Confederazione di dirimere le vertenze tra gli Stati che la compongono, era convocato unicamente in caso di necessità. La Costituzione del 1874 provvede a colmare questa lacuna: dal 1o gennaio 1875, infatti, la Svizzera dispone di un Tribunale federale permanente con sede a Losanna. Nel 1917 nasce il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna che è esistito per quasi 90 anni e che dal 1968 al 2006 ha operato come corte del Tribunale federale organizzata in modo autonomo.
  • Una riforma giudiziaria per strutture al passo coi tempi
    La nuova Costituzione del 1999 conferma il ruolo del Tribunale federale quale terzo pilastro del nostro Stato federale. La modifica della Costituzione dell’8 ottobre 1999 denominata «Riforma della giustizia» pone le basi per una modernizzazione globale del terzo potere. Essa deve permettere al Tribunale federale di continuare ad assumere in modo efficace ed affidabile il suo ruolo di tribunale supremo anche nel 21esimo secolo. Il popolo ha approvato questa revisione con l’84 % dei voti il 12 marzo 2000.
    L’organizzazione del Tribunale federale nonché le norme procedurali per la presentazione dei ricorsi davanti ad esso sono regolate dalla nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005. Questa legge è entrata in vigore il 1o gennaio 2007. L’integrazione del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) nel Tribunale federale costituisce un passo decisivo di questa riforma: dall’ex TFA sono nate la terza Corte di diritto pubblico e la quarta Corte di diritto pubblico (fino alla fine del 2022: le due "corti di diritto sociale"), ubicate a Lucerna. La sede e la direzione del Tribunale federale unificato si trovano a Losanna.
  • Istanza suprema dell’amministrazione della giustizia nella Confederazione
    Il Tribunale federale statuisce in ultima istanza sulle controversie tra cittadini, tra Cantoni, tra cittadini e Stato e tra Confederazione e Cantoni. Il suo campo d’attività comprende tutti i settori giuridici: diritto civile e penale, diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, diritto pubblico e diritto amministrativo, incluso il diritto delle assicurazioni sociali. È inoltre competente per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.
    In pratica, nessuna causa giunge in prima istanza a «Losanna» o a «Lucerna». Per le procedure in prima istanza sono generalmente competenti i tribunali distrettuali e le autorità amministrative cantonali. Per l’insieme delle cause civili e penali, i cantoni hanno l’obbligo di creare, oltre alla prima, una seconda istanza giudiziaria (superiore). In materia di diritto pubblico, i tribunali amministrativi e delle assicurazioni sociali fungono da istanza inferiore al Tribunale federale. A livello federale altre autorità giudiziarie, salvo rare eccezioni, costituiscono le istanze inferiori al Tribunale federale.
  • Priorità all’esame delle questioni di diritto
    L’attività del Tribunale federale è dunque ben diversa rispetto a quella delle istanze cantonali. I giudici federali non procedono ad un nuovo accertamento dei fatti; questo può essere corretto dal Tribunale federale unicamente quando è stato commesso un crasso errore da parte dell’istanza inferiore, rispettivamente quando si basa su una violazione del diritto.
    I giudici limitano il loro esame alle questioni di diritto. Il Tribunale federale veglia ad un’applicazione uniforme del diritto federale e al rispetto dei limiti posti dalla legislazione, dalla prassi e dalla giurisprudenza federale. Con la sua prassi, il Tribunale federale contribuisce allo sviluppo del diritto e al suo adeguamento alle nuove situazioni.
  • Ricorsi e decisione
    I ricorrenti dispongono di quattro mezzi di ricorso per accedere al Tribunale federale: i tre ricorsi unitari (ricorso in materia civile, in materia penale e in materia di diritto pubblico) e il ricorso costituzionale sussidiario. Nell’ambito dei tre ricorsi unitari ordinari è ammesso ogni tipo di censura: applicazione erronea del diritto materiale e violazione dei diritti costituzionali. Ciò semplifica i mezzi giuridici a disposizione del ricorrente.
    Quando nessun rimedio giuridico ordinario è ammissibile, le decisioni cantonali possono essere impugnate con un ricorso costituzionale sussidiario. Con questo ricorso può unicamente essere invocata una violazione dei diritti costituzionali.
    Se i cittadini o le organizzazioni vincono la causa davanti al Tribunale federale, l’istanza inferiore devrà rivedere il proprio giudizio soltanto quando il Tribunale federale non dispone di sufficienti elementi per statuire esso stesso.
  • Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti
    Nell’ambito della riforma della giustizia, sono state create nuove autorità giudiziarie federali. Il Tribunale penale federale, con sede a Bellinzona, ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2004. Il Tribunale amministrativo federale ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 2007 nella sede provvisoria di Berna, per poi stabilirsi definitivamente a San Gallo nel 2012. Il Tribunale federale dei brevetti è attivo dal 1° gennaio 2012 a San Gallo.
    Le decisioni di questi tribunali di prima istanza della Confederazione sono in parte suscettibili di ricorso al Tribunale federale. I tre tribunali sono sottoposti alla sorveglianza amministrativa del Tribunale federale.
  • II contesto europeo
    La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è entrata in vigore nel 1953. Essa è in principio garante dei diritti fondamentali di ogni cittadino a livello europeo. Dal 1963 la Svizzera è membro del Consiglio d’Europa e deve garantire il rispetto dei diritti dell’uomo iscritti in questa convenzione. Una parte può portare una causa giudicata in ultima istanza dal Tribunale federale davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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