Giudici e personale

I 40 giudici federali, dei quali 15 donne e 25 uomini, e i loro 18 supplenti , sono eletti dall'Assemblea federale. L'Assemblea federale procede alla nomina dei giudici tenendo conto delle capacità, della lingua, della regione di provenienza e dell'appartenenza politica del candidato. La loro attribuzione alle singole corti è di competenza della Corte plenaria. Il Tribunale federale si compone di otto corti che contano ciascuna un numero determinato di giudici. I compiti delle corti sono determinati in funzione delle materie giuridiche (diritto pubblico, diritto privato, diritto penale).
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Su proposta del Tribunale federale, l'Assemblea federale sceglie la presidentessa o il presidente e il vicepresidente o la vicepresidentessa fra i giudici ordinari. La funzione viene esercitata per due anni ed è possibile una sola rielezione.

Nominato dalla Corte plenaria, il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

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Il Tribunale federale conta circa 160 cancelliere e cancellieri. Assecondano i giudici federali in particolar modo nel processo decisionale e nella redazione delle sentenze.
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Inoltre ai giudici e ai cancellieri, il Tribunale federale dispone di un'amministrazione suddivisa in vari servizi che comprende circa 190 altri impiegati. Ad essi incombono gli incarichi d'ordine logistico, amministrativo e scientifico compreso nell'ambito dei mass media e delle relazioni pubbliche.
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