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Regesto

Art. 397 CP, art. 269 cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP; § 449 n. 3 CPP del cantone di Zurigo.
La decisione con cui è accolta, in applicazione del diritto di procedura penale cantonale, una domanda di revisione a favore del condannato non può essere impugnata dall'autorità di accusa con ricorso per cassazione federale fondato sulla violazione dell'art. 397 CP.

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referenza

Articolo: Art. 397 CP, § 449 n. 3 CPP