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Regesto

Art. 34 LTAF; art. 55a LAMal; ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
L'art. 34 LTAF deve essere interpretato nel senso che sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale pure le decisioni delle Direzioni o dei Dipartimenti cantonali giusta l'art. 55a LAMal. Il ricorso al Tribunale federale è pertanto inammissibile (art. 83 lett. r nonché art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; consid. 1.3).

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Articolo: Art. 34 LTAF, art. 55a LAMal