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Regesto

Art. 122 CP; lesioni personali gravi, contagio intenzionale di più persone con il virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
Tenuto conto del grave danno alla salute fisica e psichica che perdura a vita, il contagio con il virus HIV adempie la fattispecie penale di lesioni personali gravi secondo la clausola generale dell'art. 122 cpv. 3 CP. Ciò non contrasta con la recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la trasmissione del virus HIV non costituisce una lesione che mette in pericolo la vita di una persona ai sensi dell'art. 122 cpv. 1 CP (consid. 2.4).

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referenza

Articolo: Art. 122 CP, art. 122 cpv. 3 CP, art. 122 cpv. 1 CP