Regesto
Competenza in caso di contestazione di una domanda di ricusazione di un arbitro (art. 21 CIA).
In virtù della disposizione imperativa dell'art. 21 CIA, l'autorità giudiziaria cantonale prevista dall'art. 3 CIA è competente per decidere in caso di contestazione di una domanda di ricusazione. Tale competenza esclude l'applicazione obbligatoria per le parti di qualsiasi regolamento che preveda la competenza di un'altra autorità.