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Regesto

Art. 22ter, 25 cpv. 2 e 26 cpv. 2 LAVS.
- La giurisprudenza secondo la quale il diritto a rendita dell'orfano non si estingue con il matrimonio del beneficiario (DTF 106 V 198) è pure applicabile al figlio che si sposa prima di aver terminato la formazione (consid. 1).
- Dopo il 1o gennaio 1981 detto diritto esiste sia per gli orfani e i figli sposati che per i celibi. Per il periodo precedente il 1o gennaio 1981 - nell'ambito degli art. 46 cpv. 1 LAVS rispettivamente 48 cpv. 2 LAI - il diritto esiste nel caso di rendite anteriori a tale data devolute al giudice e che non sono ancora state oggetto di una pronunzia giudiziaria cresciuta in giudicato (consid. 2a).

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referenza

DTF: 106 V 198

Articolo: art. 46 cpv. 1 LAVS