Regesto
Art. 4 Cost.; procedura cantonale di ricorso.
In materia di valutazione di prove d'esame, l'autorità cantonale di ricorso può, senza violare l'art. 4 Cost., limitare la propria cognizione alla questione dell'arbitrio anche laddove la legge le conferisca una cognizione piena. Ciò non vale, invece, quando si tratti dell'interpretazione o dell'applicazione di norme legali o quando il ricorrente invochi vizi di procedura.