Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Acquisto della cittadinanza svizzera (art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit; art. 5 cpv. 1 testo vigente LCit, art. 57 cpv. 6 LCit).
1. Nozione di domicilio; cognizione (consid. 3).
2. Il figlio di una cittadina svizzera coniugata con uno straniero può beneficiare dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LCit soltanto se tanto il padre quanto la madre sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita (consid. 4).
3. Ove l'acquisto della cittadinanza straniera dipenda dal compimento di un atto giuridico e questo sia stato omesso, l'art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit, che equivale al vigente art. 5 cpv. 1 lett. b LCit, non è applicabile (consid. 5).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 57 cpv. 6 LCit, art. 5 cpv. 1 lett. a LCit, art. 5 cpv. 1 lett. b LCit