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Regesto

Acquisto della cittadinanza svizzera (art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit; art. 5 cpv. 1 testo vigente LCit, art. 57 cpv. 6 LCit).
1. Nozione di domicilio; cognizione (consid. 3).
2. Il figlio di una cittadina svizzera coniugata con uno straniero può beneficiare dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LCit soltanto se tanto il padre quanto la madre sono domiciliati in Svizzera al momento della nascita (consid. 4).
3. Ove l'acquisto della cittadinanza straniera dipenda dal compimento di un atto giuridico e questo sia stato omesso, l'art. 5 cpv. 1 testo precedente LCit, che equivale al vigente art. 5 cpv. 1 lett. b LCit, non è applicabile (consid. 5).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 57 cpv. 6 LCit, art. 5 cpv. 1 lett. a LCit, art. 5 cpv. 1 lett. b LCit