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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Art. 38 LAFE. Per quanto concerne la validità, il contenuto e la revoca di un onere è determinante il nuovo diritto, anche se l'onere concerne un'autorizzazione accordata sotto l'imperio del diritto previgente (consid. 2).
2. Art. 14 cpv. 4 LAFE e art. 11 cpv. 4 OAFE. Se è impossibile adempiere l'onere per motivi oggettivi che non si riferiscono alla persona dei comproprietari, ma all'oggetto stesso, una revoca potrebbe essere presa in considerazione, se l'impossibilità oggettiva esisteva dall'inizio e non può essere eliminata (consid. 4a). Se i requisiti oggettivi possono essere creati a posteriori, ciò dev'essere fatto, affinché venga dato un fondamento alle vendite concluse anteriormente con stranieri (consid. 4b).
3. La legislazione svizzera concernente l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero non viola il Trattato fra la Confederazione Svizzera e l'Impero Germanico, conchiuso il 31 ottobre 1910, che regola alcuni rapporti giuridici dei cittadini di ciascuna delle parti contraenti nel territorio dell'altra parte (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 38 LAFE, Art. 14 cpv. 4 LAFE, art. 11 cpv. 4 OAFE