Regesto
Art. 303 cpv. 2 LEF; incombenze del creditore che ha aderito a un concordato nei confronti di un coobbligato del debitore.
Ratio legis dell'art. 303 cpv. 2 LEF e nozione di coobbligato (consid. 2).
Allorquando una prima domanda di concordato è stata ritirata, il creditore che ha aderito al secondo concordato deve offrire al coobbligato la cessione dei propri diritti contro pagamento, e ciò indipendentemente dal comportamento di tale creditore in occasione della prima procedura concordataria (consid. 3).
Il creditore che ha omesso di procedere conformemente all'art. 303 cpv. 2 LEF perde tutti i suoi diritti contro il coobbligato; nei confronti di quest'ultimo, egli conserva i diritti sul dividendo concordatario solo se lo stesso non è stato pagato dal debitore (consid. 4).