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Regesto

Art. 676 CC.
Presunzione d'accessorietà delle condotte d'acqua, di gas, di forza elettrica e simili, rispetto all'impianto da cui provengono.
Tale assorietà non è tuttavia da intendersi secondo la definizione degli art. 644 e 645 CC.
Il diritto di condotta dell'art. 676 CC è costituito come servitù personale, e il proprietario della condotta medesima può essere diverso dal proprietario dell'impianto e del fondo.
Se la condotta è riconoscibile esteriormente, il diritto di condotta sussiste senza obbligo d'inscrizione a registro fondiario.

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referenza

Articolo: Art. 676 CC, art. 644 e 645 CC