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Regesto

Art. 194 CP.
Per "indurre" ai sensi di questa disposizione è da intendere l'esercizio sulla persona minore di un influsso esteriore determinante, tale da modificare la sua volontà (conferma della giurisprudenza).
Per fondare la sua convinzione su questo punto il giudice deve acclarare nella misura del possibile l'insieme delle relazioni tra i due interessati e non limitare i propri accertamenti ai momenti che hanno preceduto immediatamente l'atto di libidine (consid. 1).

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referenza

Articolo: Art. 194 CP