Regesto
Art. 87 OG. Decisione incidentale; ricorso per violazione dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU.
L'art. 6 n. 3 lett. d CEDU concretizza le garanzie stabilite dall'art. 4 Cost. Esso non ha una portata più ampia di quest'ultima disposizione. Il ricorso di diritto pubblico per violazione della norma convenzionale sopra menzionata è quindi ammissibile contro una decisione incidentale soltanto se ne risulta un danno irreparabile per l'interessato (cambiamento della giurisprudenza).