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Regesto

Diseredazione per grave violazione degli obblighi di famiglia (art. 477 n. 2 CC).
Il motivo di diseredazione previsto dall'art. 477 n. 2 CC è dato quando l'erede, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave, abbia contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia, ossia abbia violato una norma del diritto di famiglia; l'atto considerato deve aver avuto come effetto di compromettere gravemente i vincoli della comunione familiare.

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Articolo: art. 477 n. 2 CC