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Regesto

1. Art. 187 cpv. 2 CP. La forza utilizzata dall'autore deve paralizzare la capacità di resistere della donna al punto che nessun movimento che ancora le sia possibile valga a compromettere o ad ostacolare il proposito dell'aggressore (consid. 1).
2. L'art. 187 CP esclude l'applicazione dell'art. 182 n. 2 cpv. 1 CP, ove tra il sequestro e la violenza carnale sussistano relazioni di luogo e di tempo tanto strette da far apparire la condotta dell'autore, considerata nel quadro del corso normale delle cose, come un unico atto contestuale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 187 cpv. 2 CP, art. 187 CP, art. 182 n. 2 cpv. 1 CP