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Regesto

Art. 2 cpv. 1quater e cpv. 3 LPC. I limiti di reddito, aumentati dell'importo corrispondente ai limiti di reddito per gli orfani, non sono applicabili per i beneficiari d'indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità (consid. 1).
Art. 24 OPC, art. 25 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a OPC. Nel caso di ritardo o omissione nell'annuncio di un cambiamento nella comunione di persone (art. 25 cpv. 1 lett. a OPC), la prestazione complementare deve essere modificata retroattivamente a partire dal momento stabilito all'art. 25 cpv. 2 lett. a OPC (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 1quater e cpv. 3 LPC