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Regesto
Art. 3 cpv. 3 LAINF (nella versione in vigore fino a fine 2016); art. 8 OAINF e art. 2 e 3 dell'ordinanza del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (in vigore fino a fine 2016); art. 27 cpv. 2 LPGA e art. 9 Cost.; protrazione della copertura assicurativa mediante accordo speciale; obbligo di consulenza dell'assicuratore e principio della buona fede.
In caso di protrazione tempestiva della copertura assicurativa mediante accordo speciale, l'assicuratore contro gli infortuni può fondarsi sulle indicazioni della persona assicurata nella prima fase successiva al versamento dei premi assicurativi. Esso non può tuttavia attendere per la verifica della tempestività fino alla notifica di un eventuale sinistro, considerato che ciò indurrebbe, in maniera urtante, le persone che intendono protrarre la copertura assicurativa ma che hanno agito troppo tardi a non preoccuparsi per la conclusione di un'altra copertura assicurativa contro gli infortuni (consid. 5.3.2).
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références
Article: Art. 3 cpv. 3 LAINF, art. 8 OAINF, art. 27 cpv. 2 LPGA, art. 9 Cost.