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Regesto

Art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG: Indennità di parte.
L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato - e, quindi, senza tener conto delle domande dell'opponente (modificazione della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 135 OG