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Regesto a
Art. 71 cpv. 2 e art. 72 cpv. 3 LDFR ; revoca dell'autorizzazione ad acquistare un fondo agricolo; rettificazione del registro fondiario; prescrizione.
Nesso tra il termine dell'art. 71 cpv. 2 LDFR e quello dell'art. 72 cpv. 3 LDFR in caso di revoca di un'autorizzazione rilasciata in virtù del diritto fondiario rurale. Se un'autorizzazione è revocata entro il termine di dieci anni previsto dall'art. 71 cpv. 2 LDFR il registro fondiario dev'essere rettificato quand'anche il relativo ordine fosse dato dopo la scadenza del termine di cui all'art. 72 cpv. 3 LDFR (consid. 3 e 4).
Regesto b
Artt. 70 e 71 LDFR; negozi giuridici nulli; revoca dell'autorizzazione.
L'art. 70 LDFR "Negozi giuridici nulli" si riferisce ai negozi per i quali l'autorizzazione è stata rifiutata. Da parte sua l'art. 71 LDFR "Revoca dell'autorizzazione" concerne i casi in cui l'autorizzazione è stata accordata e poi revocata (consid. 4 e 5).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 71 cpv. 2 e