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Regesto
Art. 106 CPC; ripartizione delle spese giudiziarie.
Il risultato di semplici procedure incidentali (relative ad esempio all'ammontare dell'anticipo delle spese processuali o a una cauzione per le spese ripetibili) non va considerato per determinare la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) o l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC) (consid. 3).
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 106 CPC, art. 106 cpv. 1 CPC, art. 106 cpv. 2 CPC