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Regesto

Art. 341 cpv. 3 e art. 389 unitamente all'art. 405 cpv. 1 CPP; interrogatorio dell'imputato nell'ambito della procedura orale di appello; obbligo del tribunale d'appello di assumere le prove.
L'art. 389 cpv. 1 CPP si applica unicamente nel caso in cui le prove siano state raccolte conformemente alle norme processuali. L'assunzione delle prove e dei complementi di prova necessari ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 e 3 CPP dev'essere effettuata d'ufficio e non necessita che una parte inoltri un'istanza in tal senso (consid. 1.4.1).
In linea di massima l'art. 341 cpv. 3 CPP trova applicazione anche nell'ambito della procedura orale di appello. L'art. 389 CPP non comporta la rinuncia a interrogare l'imputato nel corso del dibattimento di appello, neppure ove sia già stato interrogato riguardo alla fattispecie e alla sua persona nel procedimento di primo grado (consid. 1.4.2).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 405 cpv. 1 CPP, art. 389 cpv. 1 CPP, art. 389 cpv. 2 e 3 CPP, art. 341 cpv. 3 CPP seguito...