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Regesto

Art. 272 cpv. 1 e art. 5 PP, art. 79 cpv. 2 e art. 82 DPA; termine per la dichiarazione di ricorso.
Nel diritto penale amministrativo federale, il termine per dichiarare il ricorso per cassazione al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione scritta della decisione impugnata. In virtù dell'art. 82 DPA, l'art. 79 cpv. 2 DPA prevale sulle disposizioni contrarie del diritto cantonale di procedura; esso prevale altresì, quale lex posterior, sul diritto federale precedente che ne diverga, in particolare sull'art. 272 cpv. 1 PP, nella misura in cui tale disposizione rinvia al diritto cantonale per quanto concerne la comunicazione della decisione impugnata.

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Articolo: Art. 272 cpv. 1 e art. 5 PP, art. 79 cpv. 2 e art. 82 DPA, art. 82 DPA