Regesto
Specie d'esecuzione.
Qualora un'ipoteca legale sia fondata sul diritto cantonale (cfr. art. 836 CC), tale diritto può a priori escludere la facoltà del debitore di rinviare il creditore in primo luogo all'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 41 cp. 1 LEF; beneficium excussionis realis) o consentire al creditore di promettere al terzo proprietario del pegno che farà valere i diritti sul pegno solo dopo che avrà tentato di ottenere il pagamento del suo credito mediante il patrimonio proprio del debitore.