Regesto
Art. 43 OG.
Attiene al diritto pubblico e non al diritto civile la clausola d'un trattato internazionale, a norma della quale certi crediti non possono più essere l'oggetto d'un'azione giudiziaria o d'un'esecuzione forzata. L'applicazione della clausola non apre la via del ricorso per riforma.