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Regesto
Art. 89 cpv. 2 OG e art. 93 cpv. 2 OG; art. 272 cpv. 1 PP; art. 280 cpv. 2 della legge di procedura penale del Cantone di Sciaffusa; ricorso di diritto pubblico, termine di ricorso.
Quando l'autorità deve comunque motivare per iscritto il testo della sua decisione dopo averla pronunciata, oppure quando deve farlo in un caso particolare, i considerandi sono reputati "notificati d'ufficio successivamente" ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 OG (modificazione della giurisprudenza).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 89 cpv. 2 OG, art. 93 cpv. 2 OG, art. 272 cpv. 1 PP