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Regesto

Art. 272 cp. 1 e 2 e 251 cp. 2 PPF.
I termini per presentare e motivare un ricorso per cassazione cominciano a decorrere in forza di legge; l'autorità cantonale non deve nè costatare nè ordinare l'inizio della decorrenza dei termini, bensì unicamente segnalarlo nelle indicazioni ch'essa deve fare circa le possibilità di ricorso.

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referenza

Articolo: Art. 272 cp