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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; notificazione presentata all'ufficio di registro fondiario o di commercio; procedura; DF 23 marzo 1961/21 marzo 1973, PA.
1. Art. 21 DF: distinzione tra il caso di cui al cpv. 1 e quello di cui al cpv. 3; effetti (consid. 1).
2. Art. 21 cpv. 1 e 2 DF, art. 5 PA: il provvedimento con cui l'ufficiale del registro fondiario o di commercio respinge la notificazione costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Tale provvedimento è impugnabile avanti l'autorità di ricorso per l'applicazione del DF, e non dinnanzi a quella di vigilanza in materia di registro fondiario o di commercio (consid. 1a).
3. Art. 21 cpv. 3 DF, art. 5 PA: il provvedimento con cui l'ufficiale del registro fondiario o di commercio rinvia il richiedente avanti l'autorità di prima istanza non è impugnabile, perché non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Impugnabile è la successiva decisione pronunciata dall'autorità di prima istanza adita dal richiedente in seguito al rinvio (consid. 1b).
4. Art. 11 e 21 cpv. 3 DF, art. 5 cpv. 1 lett. b, e 25 PA: rinviato avanti l'autorità di prima istanza, l'interessato può chiederle, anziché di rilasciargli l'autorizzazione, di accertare l'inesistenza dell'obbligo di quest'ultima (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 5 PA