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Regesto

Art. 216 cp. 2 CO.
Chi dà mandato a una persona di acquistare un immobile da un terzo e si fa cedere dal mandatario un diritto die compera del fondo, è tenuto a far costatare mediante atto pubblico soltanto questo diritto e il prezzo convenuto per l'immobile, non però il mandato e la relativa rimunerazione.

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referenza

Articolo: Art. 216 cp