Regesto
Vendita a credito di biglietti d'aereo da parte di un'agenzia di viaggi.
1. Rappresentanza del vettore aereo da parte dell'agenzia di viaggi (consid. 1).
2. L'art. 401 CO si applica al credito per il prezzo del biglietto, acquistato dall'agenzia quale rappresentante indiretta del vettore (consid. 2).
3. Se, in caso di fallimento dell'agenzia, la massa incassa il prezzo del biglietto, il vettore che beneficia dell'art. 401 CO acquista un credito compensativo pagabile secondo la modalità di cui all'art. 262 cpv. 1 LEF (consid. 2).