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Regesto

Art. 69 cpv. 2 num. 1 LEF.
Gli atti esecutivi nei quali la persona del creditore è designata in modo non chiaro od equivoco sono, di massima, nulli.
Cionondimeno, se la designazione manchevole del creditore permette di riconoscere senz'altro il vero creditore che ha l'esercizio dei diritti civili e la capacità di essere parte, l'atto dev'essere rettificato e l'esecuzione continuata.
Ciò vale pure quando l'atto è tempestivamente impugnato dal debitore.